• La tutela del credito
 
Maggio 13, 2020 wp_2375508

Documenti necessari per dimostrare l’esistenza del credito

In base al codice civile, un contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1321 c.c.).
In linea teorica, al momento della sottoscrizione di un contratto, le parti si accordano e stabiliscono precisi obblighi, diritti ed oneri dal medesimo derivanti.
Il contratto sottoscritto costituisce quindi prova delle pattuizioni assunte in caso di eventuali contestazioni.
L’esperienza insegna però che, soprattutto in ambito di esecuzione di opere, di forniture, di prestazione d’opera e/o di servizi, le parti concludono contratti senza sottoscrivere alcun documento scritto (il che è del tutto lecito per tale tipologia di contratti ai sensi della disciplina codicistica), pattuendo solo oralmente determinati obblighi o scambiandosi semplicemente mail e/o fax.
Questa prassi ancorchè del tutto lecita presenta però rischi qualora sorgano contestazioni da parte del soggetto tenuto al pagamento, che rifiuti di provvedere, giustificando il proprio comportamento facendo leva sulla mancanza di documentazione scritta .
In tale situazione, come potrà tutelarsi il creditore che ha eseguito l’opera, la fornitura, il servizio?
Per recuperare le somme che gli spettano, il medesimo potrà agire in giudizio proponendo ricorso per decreto ingiuntivo, ma il presupposto della citata azione è dimostrare che il credito vantato si basi per l’appunto su “PROVA SCRITTA.
Una prova fondamentale è costituita dalla fattura emessa a fronte del lavoro/fornitura/servizio svolti.
Tuttavia, per dimostrare il proprio credito, tale documento non è sufficiente.
Da ciò deriva l’importanza della sottoscrizione del contratto-tipo.
Viceversa, se non si dispone del contratto sottoscritto da entrambe le parti, sarà fondamentale avere a proprie mani, almeno i seguenti documenti:
– preventivo debitamente sottoscritto dal debitore;
– documenti di trasporto di materiale/merce, debitamente sottoscritti;
– scambio corrispondenza scritta (pec – mail/fax) di conferma ed accettazione del lavoro/opera/servizio/fornitura.
Questi documenti, infatti, sono necessari per dimostrare al Giudice l’esistenza del credito, il suo ammontare e la sua esigibilità.
In conclusione, per non vanificare la prestazione d’opera, l’esecuzione di una fornitura e/o di un servizio, in mancanza di contratto-tipo scritto, è importante possedere almeno i sopra citati documenti e consegnarli al proprio Legale che li produrrà in giudizio, assicurando in tal modo al Cliente maggiore tutela in caso di contestazioni e/o eccezioni avversarie.
In collaborazione con
Avv. Paola Bertello
Avv. Stefania Margaria

Cambiamo il modo di concepire la gestione del credito.

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